Centrale Allarme Interbancaria

AVVISO ALLA CLIENTELA
in materia di smarrimento e/o sottrazione di assegni bancari e circolari compilati o anche di moduli di assegni bancari in bianco

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento della Banca d’Italia del 29 Gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 27 del 1° febbraio 2002, regolante il funzionamento dell’Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale Allarme Interbancaria – CAI), si informa che, in caso di smarrimento e/o sottrazione di assegni bancari e circolari compilati o anche di moduli di assegni bancari in bianco, il correntista dovrà sporgere, nel più breve tempo possibile, una denuncia dell’accaduto alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e, successivamente, dovrà consegnare alla Banca una copia della stessa denuncia di smarrimento o sottrazione.

La Banca, nello stesso giorno di ricezione della denuncia, provvederà sia al blocco interno dei titoli denunciati smarriti o sottratti, sia alla loro iscrizione nel segmento PASS della C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria).

Pertanto, nel caso in cui i suddetti titoli venissero presentati per il pagamento, la Banca provvederà a farli protestare con la relativa causale “Assegno denunciato smarrito o rubato” di cui alla Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 3512/C del 30 Aprile 2001.

Tuttavia nel caso in cui l’assegno presentato in tempo utile recasse una firma di traenza illeggibile e/o una firma comunque relativa al correntista e si dovesse determinare anche un difetto di provvista, la Banca potrebbe essere costretta ad attivare, in conformità a quanto previsto dalla richiamata circolare, la procedura per l’iscrizione nella CAI.

Il personale della Banca è, comunque, a piena disposizione della clientela per fornire eventuali ulteriori chiarimenti o necessità.


Montepaone, 1 ottobre 2015

IL DIRETTORE
(Antonio Dodaro)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993