04/02/2021
Assegni- Centrale d’Allarme Interbancaria – Pagamento tardivo

A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID-19 è stata riammessa la possibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 207, delle Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), se hai emesso un assegno bancario privo di fondi che ricade nell’ambito di applicazione della sospensione dei termini previsto da tale normativa, di effettuare il pagamento tardivo a sanatoria dell’illecito corrispondendo la penale in misura dimezzata (5% dell’importo facciale non pagato dell’assegno anziché il 10%) solo se effettui il pagamento tardivo dell’assegno entro il 1° aprile 2021 incluso.

Il pagamento tardivo effettuato dopo il 1° aprile 2021 dovrà invece essere comprensivo della penale nella misura ordinaria del 10%.”